L’impresa può procedere a richiedere un piano di rateizzazione secondo la seguente procedura:
1) DEBITO FINO A 5.000 EURO – IMPRESA ATTIVA
E’ prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la cassa edile dovuti, purché questi non superino i 5.000 euro, per un periodo massimo di sei mesi, solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri e requisiti:
- l’impresa, che deve vantare una iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente di almeno dodici mesi, può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione purché dopo la conclusione delle prime due rateizzazioni, la successiva venga richiesta, presso la medesima Cassa, dopo almeno 12 mesi dalla conclusione dell’ultima e, comunque, nello stesso intervallo temporale, deve aver concluso positivamente eventuali rateizzazioni presso altre Casse; a tal fine potrà essere richiesta la verifica in BNI.
- l’impresa deve essere in regola con gli obblighi derivanti dalla delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015, in particolare per quanto attiene alle norme riportate al punto 2 (Ore denunciate);
- I’impresa si impegni a versare come prima rata un importo pari a 1.500 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, suddividendo la parte residua del debito complessivo in massimo 5 rate di pari importo (esempio: debito complessivo 5.000 euro in sei mesi, prima rata 1.500 euro + interessi e spese, ulteriori 5 rate da 700 euro + interessi e spese cadauna); la Cassa Edile/Edilcassa utilizzerà la prima rata e le successive per coprire interamente il GNF, fino a concorrenza dell’ammontare del medesimo; il mancato rispetto di tali ultime modalità di pagamento comporta l’obbligo immediato, per le Casse Edili/ Edilcasse, di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti e per l’eventuale attivazione della responsabilità in solido, dandone immediata evidenza alle parti sociali territoriali; l’impresa sara considerata irregolare e verrà segnalata come tale alla BNI;
- nel caso in cui la durata della rateizzazione vada oltre le scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti nei termini previsti dai CCNL e dalla contrattazione collettiva integrativa territoriale, la richiesta dovrà essere corredata da apposito accordo sindacale aziendale che l’impresa, anche assistita dalla propria associazione imprenditoriale di riferimento, dovrà sottoscrivere con la RSU se presente, oppure in assenza di questa, con tutte le OO.SS. territoriali, parti costitutive della Cassa Edile/ Edilcassa, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta;
- l’impresa all’atto della richiesta riconosca formalmente il debito contributivo verso la Cassa Edile/Edilcassa e rinunci a successiva azione di opposizione nel caso in cui successivamente si proceda all’azione di recupero credito tramite azione esecutiva;
- l’impresa presti idonee garanzie, fideiussorie o l’utilizzo del titolo della cambiale purché prestata con tutti i requisiti previsti dalla legge atti a definirla non nulla. La cambiale deve essere corredata da bollo; la durata della stessa deve essere equivalente a quella del piano di rateizzazione;
- il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa. In questa fattispecie non sarà possibile richiedere una nuova rateizzazione;
- I’ impresa non risulti già morosa presso la Cassa Edile/Edilcassa per periodi precedenti per cui sia stata già attivata la procedura esecutiva;
- l’impresa all’atto della sottoscrizione della rateizzazione dovrà dichiarare ed autocertificare se ha altre rateizzazioni in essere presso altre Casse Edili/Edilcasse e specificarne il valore economico;
- gli interessi di mora, calcolati sulla base di quanto previsto al punto 6 (Interessi di mora) della delibera 2/2015, debbono essere corrisposti unitamente alle singole rate;
- gli interessi di mora afferenti le rate necessarie a coprire l’importo del Gnf dovranno essere riconosciuti al lavoratore;
- solo nel caso in cui siano rispettati i suddetti i criteri il comitato di Presidenza potrà deliberare la concessione della rateizzazione. Il Comitato di Presidenza dovrà successivamente comunicare al comitato di gestione la suddetta pratica concernente la dilazione del pagamento deliberata, inviandone copia alle parti sociali territoriali costituenti l’ente;
- alla sottoscrizione della rateizzazione l’impresa risulterà immediatamente in regola ai fini del DURC;
- l’intera procedura, attivata dalla richiesta dell’impresa, dovrà esaurirsi entro 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta stessa.
2) DEBITO DAI 5000 Al 15.000 EURO – IMPRESA ATTIVA
Per i debiti che vanno dai 5.000 ai 15.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, a prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di 12 mesi; le aziende per ricorre alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico l’impresa dovrà impegnarsi a versare nella prima rata un importo pari al valore di due ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.
Esempio: debito di 15.000 euro in 12 mesi: un rateo (15.000:12= 1.250) Prima rata 2 ratei, ovvero (1.250X2) 2.500 euro ; Successive 11 rate (12.500 :11) 1136,36 euro
3) DEBITO DAI 15000 Al 30.000 EURO – IMPRESA ATTIVA
Per i debiti che vanno dai 15.000 ai 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, è prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di diciotto mesi; le aziende per ricorre alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico I’impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari al valore di tre ratei, + interessi e spese, del debito complessivo e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.
Esempio: debito di 30.000 euro in 18 mesi: un rateo (30.000:18= 1.66,66) Prima rata tre ratei, ovvero (1.666,66 X3) 5.000 euro Successive 17 rate: (25.000:17) 1.470,59 euro
4) DEBITO OLTRE I 30.000 EURO – IMPRESA ATTIVA
Per i debiti oltre i 30.000 euro, oltre alla quota parte di spese e interessi di mora dovuti, prevista la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell’impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa dovuti, per un periodo massimo di ventiquattro mesi; le aziende per ricorre alla rateizzazione dovranno avere tutti i requisiti di cui al punto 1, tranne quelli previsti alla lettera c); nello specifico I’impresa dovrà impegnarsi a versare come prima rata un importo pari quattro ratei del debito complessivo, + interessi e spese, e il restante importo del totale suddiviso per importi uguali nelle successive rate.
Esempio: debito di 50.000 euro in 24 mesi: un rateo (50.000:24=2.083,33) Prima rata quattro ratei, ovvero (2.083,33X4) 8.333,33 Successive 23 rate: (41.666,67:23) 1.811,60
DEBITI DI IMPRESE INATTIVE O SOSPESE
Per i debiti riguardanti imprese cessate o sospese, le stesse per non incorrere nel recupero coatto tramite azione giudiziaria, potranno dilazionare il proprio debito fino ad un massimo di 18 rate/mese; qualora I’impresa oggetto della rateizzazione intenda riprendere l’attività, dovrà versare l’intera somma rimanente in un’unica soluzione.