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Intervento Sostitutivo

L’Intervento Sostitutivo :

Il Committente Pubblico è escluso dalla disciplina solidaristica, ma risulta sempre attivamente coinvolto nelle verifiche degli adempimenti contributivi e retributivi a cui sono tenuti l’Appaltatore, il Subappaltatore e l’intera filiera dell’appalto.

  • L’Istituto dell’Intervento Sostitutivo vede un preciso ruolo della Stazione Appaltante, che si inserisce nei rapporti tra Appaltatore/Subappaltatore, pur nella permanenza degli obblighi solidali che legano tali soggetti.
  • Il DPR n. 207/2010 art. 4, ABROGATO, ha introdotto il potere sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 3/2012, ha fornito primi chiarimenti operativi in ordine ai contenuti e alle modalità di attivazione.
  • In presenza di un DURC irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il RUP trattiene del certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC stesso.

  • La trattenuta da parte della Stazione Appaltante delle somme dovute all’Appaltatore va effettuata successivamente alla ritenuta dello 0,5%.

  • Ricevuto un Durc attestante l’irregolarità dell’appaltatore o del subappaltatore, in assenza di specifiche indicazioni da parte del Legislatore in ordine alla applicabilità di criteri di precedenza nella soddisfazione dei crediti, la Stazione Appaltante esprime la volontà di attivare l’intervento, attraverso la comunicazione preventiva.

  • L’importo è versato direttamente dalla Stazione Appaltante a INPS, INAIL e CASSA EDILE. La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento non in proprio ma sostituendosi all’adempimento del contribuente, utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l’adempimento contributivo da parte dell’esecutore o del subappaltatore nei confronti di INPS – INAIL – CASSA EDILE.

  • Qualora l’importo dell’inadempienza riguardi più istituti e l`importo per il quale interviene la stazione appaltante sia inferiore, l`intervento sostitutivo opererà proporzionalmente.

  • Quando la Stazione Appaltante ha attivato l’Intervento, quest’ultima è tenuta a comunicare agli Istituti ed alle Casse edili l’importo dei pagamenti effettuati in loro favore.

ESEMPIO

SOMMA DOVUTA DALLA S.A.= € 5.000

CREDITI:  INPS = € 5.000 –  INAIL = € 4.000 – CASSA EDILE = € 1.000  

TOTALE = € 10.000

DA VERSARE :

ALL’INPS = € 2.500 (50% DEL TOTALE)

ALL’INAIL = € 2.000 (40% DEL TOTALE)

ALLA CASSA EDILE = € 500 (10% DEL TOTALE)

 

  • La L. 98 del 2013 ha confermato l’istituto dell’intervento sostitutivo nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. E’ stato modificato l’ambito soggettivo dell’istituto nel senso che, oltre dalla Pubblica Amministrazione, l’Intervento stesso è effettuato anche ad opera delle Amministrazioni aggiudicatrici, Organismi di diritto pubblico, Enti aggiudicatori, altri Soggetti aggiudicatori e Stazioni Appaltanti.
  • Con il decreto attuativo pubblicato in G.U. n. 125/2015 all’art. 10, co 4 resta ferma l’attivazione del procedimento dell’Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore.

 

Il nuovo Codice degli Appalti  (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

 

Art. 30 – Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione – co 5

  • In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
  •  Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%;
  • le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC

 

Art. 105 – Subappalto

Comma 8

• Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

• L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

 

Comma 10Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6.

Comma 12 – L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. NOVITA’: se in fase di autorizzazione emergono motivi di esclusione dai controlli sul subappaltatore, viene negata l’autorizzazione e quindi l’appaltatore può sostituirlo con un altro.

  • L’Intervento Sostitutivo riguardante Imprese per i quali risultino procedure concorsuali ESULANO dalle modalità di pagamento descritte e deve essere gestito alla luce della rispettiva normativa di riferimento, in relazione alla specificità del caso concreto.
  • In caso di impresa in concordato il debito da quantificare in caso di DOL negativo è quello maturato nel periodo successivo alla registrazione della domanda nel registro delle imprese.
  • Solo per questo periodo è possibile l’Intervento Sostitutivo da parte della Stazione Appaltante. In forza del principio della «par condicio creditorum», il pagamento dei crediti pregressi, nel senso di sorti in data «anteriore» al deposito del ricorso, non è consentito. In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza di merito sancendo il divieto di compiere atti di pagamento di crediti anteriori senza autorizzazione del Tribunale pena la inammissibilità della domanda di concordato.
  • Per il periodo fino alla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese il credito della cassa edile è cristallizzato all’interno della procedura concordataria e l’Impresa è considerata regolare ai fini dell’emissione del DOL senza possibilità di attivare la procedura dell’intervento sostitutivo.

Comma 13 – La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

  1. Quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) o piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).
  2. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
  3. Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 29 d.lgs. 276 del 2003

  • Appaltante ed Appaltatore sono solidalmente obbligati nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore per il trattamento dovuto a questi ultimi.
  • CONTENUTO DELL’OBBLIGO SOLIDALE: TRATTAMENTO RETRIBUTIVO E CONTRIBUTIVO EFFETTIVAMENTE DOVUTO. Trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Resta escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
  • L’unica eccezione all’obbligo solidale è prefigurata con riferimento al Committente che sia «persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale».
  • La pretesa è esigibile entro il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell’appalto, con il beneficio della preventiva escussione.
Modulo Comunicazione preventiva alla Cassa Edile 
Ministero del Lavoro Circolare nr 3 del 16/02/2012
D.P.R. nr 207 del 05/10/2010

 

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