Tempo parziale in edilizia
La CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili) ha disposto che le Casse Edili, a far data dal 1° gennaio 2011(denuncia dei lavoratori occupati di gennaio 2011), considereranno elemento di irregolarità contrattuale e contributiva, ai fini del rilascio del Durc, il superamento da parte dell’impresa delle percentuali massime di utilizzo dei contratti part-time stabilite dai contratti collettivi del settore.
Di seguito si riporta tutta la documentazione utile per inquadrare correttamente la problematica alla luce delle ultime novità entrate in vigore (cliccare sui link per scaricare i documenti in formato PDF):
- l’art. 78 del CCNL industria 18/6/2008 e l’art. 97 del CCNL artigiani 23/7/2008, prevedono delle limitazioni all’utilizzo del part time in edilizia ;
- gli accordi di rinnovo dei CCNL industria (19/4/2010) e artigiani (16/10/2010), hanno stabilito che la violazione delle previsioni sul part time, costituisce motivo di irregolarità ai fini del rilascio del DURC a far data dalla emanazione di una apposita delibera della CNCE;
- la stessa CNCE ha dapprima indicato il 1° ottobre 2010 quale decorrenza, quindi il 1° gennaio 2011 (su sollecitazione delle parti sociali) con le circolari 433 e 436;
- ancora, la CNCE ha previsto, con una sua circolare, le modalità operative per la rilevazione delle infrazioni e per la regolarizzazione delle imprese che non rispettano i limiti previsti (circ. 447).
- Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello dell’ANCE n.8 del 2011, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla sanzionabilità circa il mancato rispetto dei limiti contrattuali previsti per il part time.
Tutta la normativa è stata recepita nel MUT (dichiarazioni, ecc.).
Gli Uffici sono a disposizione per ulteriori richieste di chiarimenti.