Assegno per anzianità professionale edile
Trattamento contrattuale a norma del Regolamento dell’Anzianità Professionale Edile
(allegato C al CCNL 20 maggio 2004).
L’erogazione agli eventi diritto è effettuata entro il 1 maggio di ciascun anno.
L’operaio matura l’Anzianità Professionale Edile quando in un biennio possa far valere almeno 2100 ore, computando a tale effetto le ore ordinarie prestate, le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzata dall’INPS, le ore di assenza per infortunio o malattia professionale indennizzate dall’INAIL nonchè 88 ore di assenza per congedo matrimoniale e 104 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva che il lavoratore dovrà opportunamente documentare.
Ciascun biennio scade il 30 settembre dell’anno precedente quello dell’erogazione.
In caso di abbandono definitivo del settore, dopo il raggiungimento del 60 anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente i cui esiti non permettono la permanenza nel settore, all’operaio che ha maturato la prestazione per Anzianità Professionale Edile, la stessa, a richiesta, è erogata anticipatamente.