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Eliminazione Ore Eccedenti Sanzionabili

Ai fini della regolarità contributiva (Durc), in base a quanto stabilito, con delibera, dal Comitato di Bilateralità (lettera circolare n. 29/2015, contenente le Regole delle Casse Edili ed EdilCasse per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del nuovo decreto sul Durc on Line, disponibile sul ns. sito (RegolamentoOnLine)  si

COMUNICA

che, fermo restando quanto disposto in merito alle ore di permessi retribuiti, non retribuiti, ferie (numericamente definite) e dopo aver richiesto esaurienti spiegazioni e documentazioni, in caso di denuncia di tutti gli altri istituti contrattuali (ore di permesso sindacale, Legge 104, aspettativa non retribuita, cig, corsi di formazione, donazione sangue, congedo parentale, ecc) a partire dalla trasmissione del mut di agosto 2021, per le ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese (le c.d. ore eccedenti sanzionabili)  verrà calcolato e richiesto il pagamento degli accantonamenti previsti dal CCNL edilizia industria, oltre che dei contributi.

Ore denunciate a tale titolo, dovranno pertanto essere inserite nel campo delle ore ordinarie.

Il campo delle “ore eccedenti sanzionabili” sarà, di conseguenza, non più valorizzabile.

Preme precisare come, oltre alla tipologia di ore previste dalla vigente normativa contrattuale, e prima richiamate, l’eventuale inattività dell’impresa dovuta ad eventi non contemplati dalla normativa stessa, potrà essere giustificata attraverso idonea e comprovante motivazione (es. sospensione cantiere da parte della Direzione Lavori, varianti in corso d’opera, mancanza di materiali, ecc.).

Per eventuali chiarimenti potete contattare il servizio MUT allo 0984-73965 interno 2

Circolare n°4/2021

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