Si allega alla presente la sentenza R.G. n.585/2020 resa in Camera di Consiglio in data 27 maggio 2021, dalla Corte D’Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza.
La Corte, nel riaffermare il proprio orientamento (cfr sent. n. 718/2020), ha ribadito che l’obbligo di accantonamento presso la Cassa Edile non può essere sostituito dal pagamento diretto ai lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro e che tale pagamento diretto non può integrare una automatica revoca della delegazione di pagamento alla Cassa da parte del datore di lavoro.