È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″.
L’art. 81 , primo comma, del decreto sancisce: “1. All’art. 103, comma 2, primo periodo , del decreto legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020“
Come evidenziato anche dal messaggio Inps n. 2103 pubblicato in data odierna, l’intervento normativo ha pertanto chiarito che i DURC restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto, in sede di conversione dalla legge n. 27/2020, l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello riferito alla conservazione della validità dei medesimi.
Da ciò deriva, inoltre, che la Cassa Edile dovrà procedere al rilascio dei Durc, richiesti a far data dal 16 aprile 2020, secondo le modalità di cui alla normativa in vigore (DM 30 gennaio 2015 e DM 23 febbraio 2016) applicando, pertanto, le regole vigenti prima dell’avvento dell’emergenza.
Si continuerà a tenere conto della sospensione nel versamento dei contributi operata dall’Accordo delle parti sociali nazionali del 23 marzo 2020 (per i mesi di febbraio e marzo 2020).