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Validità del DURC ex art. 103 del D.L. Cura Italia – Emergenza COVID_19 – Comunicazione n. 700 CNCE

Si comunica che il Durc, di cui al DM 30 gennaio 2015, rientra tra le attestazioni di cui all’art. 103 del DL n. 18/2020, c.d. Cura Italia, che prevede, al co. 2, che “tutti i cerficati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. Questo quanto chiarito dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro a seguito di un espresso quesito posto dall’Inps.

Sulla base di tale assunto l’Inps ha pubblicato sul proprio sito il seguente messaggio informativo:

Si comunica che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati Durc On Line che riportano nel campo “Scadenza Validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall’articolo 103, comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.18.

Nel caso di nuova richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di “richiesta regolarità” che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall’Inps per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

La funzione di Consultazione, viceversa, non registra alcuna informazione di dettaglio del richiedente.

 

Appena saranno disponibili ulteriori indicazioni operative da parte degli istituti pubblici interessati provvederemo ad informarvi prontamente sul nostro sito.

 

Comunicazione N°700  CNCE

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