Comunicazione CNCE N. 652
Oggetto : chiarimenti in merito all’applicazione degli accordi contrattuali
A fronte dell’elevato numero dei quesiti pervenuti dalle software house produttrici di gestionali paghe, dai consulenti del lavoro e dalle Casse Edili, relativamente alla modalità di calcolo del contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili per il Fondo sanitario nazionale, alla luce degli approfondimenti normativi fatti, si precisa che, nelle more di eventuali ulteriori indicazioni che potranno pervenire in sede di stesura del Regolamento dei Fondi, il calcolo del contributo dovuto contrattualmente viene effettuato mensilmente, relativamente al singolo lavoratore, sulle sole ore lavorate.
Qualora il totale delle ore lavorate sia inferiore a 120 (maltempo, part-time, malattia, assunzione oltre il 15 del mese, ecc) la base di calcolo minima si applica sempre e comunque su 120 ore lavorate, ovvero moltiplicando la retribuzione oraria per 120.
Il calcolo è effettuato mensilmente e il contributo va pagato su 12 mensilità.
Nell’ inviare in allegato il disciplinare tecnico con alcune ulteriori indicazioni echiarimenti, si comunica che gli uffici della CNCE sono a disposizione per ogni ulteriore utile informazione.