Home / Area Imprese/Consulenti / Malattie e Infortuni / CCNL Edilizia Artigianato

CCNL Edilizia Artigianato

 

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

Art. 66

L’assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro ore salvo i casi di giustificato impedimento, inoltre l’impiegato deve trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.

Per il controllo della malattia dell’impiegato valgono le norme di legge. Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all’impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolare sugli elementi di cui ai nn. dall’1 all’8 dell’art. 48.

1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento economico per sei mesi;

2) per anzianità di servizio fino a sei anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell’intero trattamento economico per sei mesi e del 50% per i restanti mesi;

3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell’intero trattamento economico per i primi 6 mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.

Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:

  1. a) mesi nove in un periodo di dodici mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1);
  2. b) mesi dodici in un periodo di 18 mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2);
  3. c) mesi quindici in un periodo di ventiquattro mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3).

Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, l’impiegato ha diritto alla corresponsione dell’intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti. Alla scadenza dei termini sopra indicati l’impresa, se procede al licenziamento dell’impiegato, gli deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico di cui all’art. 70.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’impiegato di riprendere servizio, l’impiegato stesso potrà risolvere il contratto d’impiego con diritto al solo trattamento di cui all’art. 70 del presente contratto. Ove ciò non avvenga e l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.

L’impiegato che cada ammalato in periodi di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.

All’impiegato in prova, colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.

Per l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

 

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE

Art. 67

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all’art. 66, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto e dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivantidall’anzianità fino alla data di rilascio da parte di competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa di lavoro.

In considerazione della particolare natura dell’attività dell’edilizia nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro dell’impiegato oltre i limiti previsti dall’art. 66, l’impresa è tenuta a corrispondere all’impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell’articolo stesso per l’ulteriore maggiore tempo di degenza.

Nel caso che l’impiegato fruisca durante l’assenza di lavoro di un trattamento economico a carico dell’INAIL o di altro istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall’impresa, quest’ultima è tenuta a corrispondere all’impiegato la differenza tra l’importo di detto trattamento e l’eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.

Nel caso in cui l’impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’impresa esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l’impiegato conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Per l’assistenza a favore dell’impiegato si provvede a termini delle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo.

Dichiarazione a verbale

Le Organizzazioni artigiane dichiarano che per il trattamento integrativo di infortunio sul lavoro e malattia professionale, limitatamente ai soli impiegati le aziende hanno facoltà di ricorrere a forme assicurative.

Leggi anche

Indennità Di Malattia

  INDENNITÁ DI MALATTIA   L’integrazione indennità di malattia Durante l’assenza dal lavoro per malattia, …