TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Art. 26
In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell’arco di 24 mesi consecutivi. Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all’art. 33. Ove l’impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
L’operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell’art. 33, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso. Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza di malattia agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di 33 ore corrispondente alla divisione per sei dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia.
Per le malattie sorte dal 1° giugno 2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
- a) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
- b) per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
- c) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,3795;
- d) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall’INPS: 0,1565;
- e) dal 181° giorno al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al quinto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel sesto comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall’INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell’INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al sesto comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art.99 – nel mese di calendario precedente l’inizio della malattia il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenzaingiustificata. Per gli operai di cui al nono comma il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per malattia l’impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all’art. 18 nella misura del 18,5% lordo, salvo l’ipotesi di cui all’undicesimo comma dello stesso articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all’articolo 5, è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio.
Per i casi di tbc, fermo restando quanto previsto dal quattordicesimo comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che – come risulta anche dai criteri di calcolo allegati all’accordo nazionale del 22 novembre 1988 – la quota di gratifica natalizia maturata dal lavoratore in malattia è a carico dell’impresa esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE
Art. 27
In caso di malattia professionale, l’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell’anzianità.Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l’operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario).
In caso di infortunio sul lavoro l’operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all’operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l’impresa licenzi l’operaio, o la infermità conseguente all’infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l’operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all’art. 33.
L’operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz’altro risolto, fermo restando il diritto dell’operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell’art. 33.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l’assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell’industria.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all’operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall’elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall’ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell’orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per infortunio o per malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
- a) dal 1° giorno successivo al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
- b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lettere b) e c) della tabella allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al sesto comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel settimo comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall’impresa all’operaio per tutte le giornate indennizzate dall’INAIL comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al settimo comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell’orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell’operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all’art.99 – nel mese di calendario precedente l’inizio dell’infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all’ottavo comma il trattamento dovuto dall’impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l’assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l’impresa è tenuta a corrispondere all’operaio la percentuale di cui all’art. 18 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l’ipotesi di cui all’undicesimo comma dello stesso articolo.
Per il giorno dell’infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all’art. 5 è erogata per intero direttamente dall’impresa all’operaio. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
Ove, invece, l’infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l’operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l’operaio sia confermato in servizio.