In relazione alla c.d. “sospensione lunga” (impresa ferma da almeno 6 mesi) informiamo che, in data 10 luglio 2015, il Comitato della Bilateralità (Costituito dalle Associazioni imprenditoriali edili nazionali e dai Sindacati edili nazionali) ha deliberato, in merito alle regole per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del nuovo Decreto sul Durc On Line (D.L. n.34/2014 convertito in Legge n.78/2014 e Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015).
Relativamente agli istituti in oggetto , nel premettere che tutte le disposizioni di regolamento sono entrate in vigore dal 10 Luglio 2015, comunichiamo che, a decorrere dal mese di gennaio 2016, la sospensione di attività dovrà essere segnalata, oltre che nella “situazione operatività” cantiere all’interno della denuncia MUT, nei seguenti modi:
- In caso di lavori privati inviando alla cassa edile verbale di sospensione debitamente compilato e sottoscritto dal direttore dei lavori ;
- In caso di lavori pubblici inviando alla cassa edile verbale di sospensione lavori debitamente compilato e sottoscritto dall’impresa appaltatrice e dal responsabile del procedimento (R.U.P.) .In ottemperanza alla medesima normativa, trascorsi sei mesi durante i quali l’impresa risulta sospesa presso la Cassa Edile, l’Ente procederà ad effettuare una verifica per accertare i motivi che determinano la permanenza della sospensione. La Cassa Edile Cosentina ha predisposto un modulo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) di sospensione lavori da più di 6 mesi, scaricabile al seguente link.
Qualora la Cassa Edile riscontri che la permanenza della sospensione non sia correttamente motivata e l’impresa non indichi altre Casse Edili in cui risulti essere attiva, sarà considerata irregolare con importo del debito “non determinabile” e indicato nei portali informatici “pari a 0”.
Qualora ciò non avvenga la Cassa Edile invita l’impresa a motivare, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l’impresa non presenti tale dichiarazione, è considerata irregolare con importo del debito “non determinabile” e indicato, nei portali informatici, “pari a 0”.