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Iscrizione

Iscrizione alla Cassa Edile

Modalità di iscrizione

Per iscrivere un’impresa alla Cassa Edile è necessario:

  • compilare, firmare e consegnare l’apposito modulo di iscrizione unitamente al modulo di consenso allegato al medesimo
  • allegare certificato o visura della Camera di Commercio Industria e Artigianato
  • allegare copia di documento d’identità del titolare/legale rappresentante.

Obbligo di iscrizione alla Cassa Edile

Le imprese del settore edile e affini (imprenditori individuali e società, siano esse industriali, artigiane o cooperative) aventi alle proprie dipendenze lavoratori  con la qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato), hanno l’obbligo di iscrizione, presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa Edile di competenza per territorio.

Le imprese del settore edile e affini (imprenditori individuali e società, siano esse industriali, artigiane o cooperative) non aventi alle proprie dipendenze lavoratori con qualifica di operai (compresi gli apprendisti e le altre forme di rapporto di lavoro subordinato), sono tenute ad iscriversi almeno ad una Cassa Edile senza ulteriori obblighi di denuncia o versamento nei confroni della stessa (esclusi eventuali versamenti al Fondo Prevedi) , fino a quando non assumano lavoratori operai.

Tale obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, quale organismo paritetico istituito dalla contrattazione collettiva, derivante inizialmente da una disposizione di natura contrattuale, è ribadito attualmente da norme legislative che ne hanno stabilito il citato obbligo:

Imprese straniere

Le imprese con sede in altro Paese hanno l’obbligo di applicare ai lavoratori impegnati in cantieri ubicati in Italia condizioni economiche equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresi i trattamenti retributivi erogati dalla Cassa Edile, come previsto dal D. Lgs. 25/2/2000 n. 72 che recepisce la Direttiva europea 96/71/CE.

In relazione al fatto che anche dalle normative esistenti nei Paesi di origine possano essere garantiti ai lavoratori distaccati trattamenti analoghi a quelli previsti per i lavoratori italiani, la CNCE, su delega delle Associazioni nazionali di settore, ha sottoscritto tre convenzioni, rispettivamente con la SOKA-BAU tedesca, la UCF francese e la BUAK austriaca, che prevedono la reciproca possibilità dell’esonero dell’impresa dall’iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante e il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.

Fatta salva l’esistenza di condizioni analoghe in altre nazioni e anche la possibilità di stipulare convenzioni con altri Enti, al momento queste sono le uniche deroghe al principio generale della obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili italiane.

Poiché le imprese provenienti da Paesi dell’Unione Europea mantengono l’iscrizione agli Istituti pubblici previdenziali e assicurativi del Paese di provenienza, non è possibile l’attivazione delle procedure per il rilascio del D.U.R.C. Pertanto la Cassa Edile, su richiesta dell’impresa interessata o della stazione appaltante, rilascerà una certificazione di regolarità contributiva.

Quadro normativo

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Imprese Edili e Affini – 18 giugno 2008

  • art. 18: Accantonamenti presso la Cassa Edile

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie e la gratifica natalizia è assolto dall’impresa con la corresponsione della percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione.
Gli importi così calcolati vanno accantonati da parte delle Imprese presso la Cassa Edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti.
La Cassa Edile è tenuta a erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie (G.N.F.) soltanto a seguito del versamento, da parte dell’impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate a tale titolo.

  • art. 36: Versamenti in Cassa Edile

In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. L’organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi Nazionali e territoriali sottoscritti dall’ANCE con le Organizzazioni sindacali Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-C.I.S.L., e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L..

  • art. 38: Accordi locali

La determinazione del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell’art.36 del C.C.N.L. è demandata alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro (ANCE) e dei lavoratori (Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-C.I.S.L., e F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L..), in sede di contrattazione integrativa di secondo livello.

Legge n. 55 del 19 marzo 1990 “Legge antimafia”

  • art.18: è obbligo dell’appaltatore “osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori” (omissis) “l’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza di quanto sopra da parte dei subappaltatori“.

D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice degli appalti – Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

  • art. 40, comma 4 – lettera d)

Il regolamento qualifica “i requisiti di ordine generale, i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle Casse Edili“.

  • art. 118, comma 6

(omissis) “L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile” (omissis)

Nota del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2007

  • l’impresa che opera negli appalti pubblici è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi Nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni (art. 118 D. Lgs. n. 163/2006)
  • l’impresa che opera nell’ambito del  mercato privato è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro (art. 3, comma 8 lett. b), D. Lgs. n. 494/1996)” e quindi all’iscrizione alla Cassa Edile
  • l’impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente (Legge n. 296/2006)

D. Lgs. n. 81/2008

  • art. 90 comma 9, lettera b) (all. 3)
    il responsabile dei lavori chiede alle Imprese esecutrici la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alla CASSA EDILE

 

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