La Corte di Cassazione, con sentenza 26 maggio 2020, n 9803, ha affermato l’importante principio di diritto secondo cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione in Cassa Edile di un’impresa che, pur essendo classificata sia ai fini ISTAT che previdenziale come non edile, svolga di fatto attività di natura edile o, comunque, ad essa ausiliaria.
Nello specifico, l’impresa interessata svolgeva attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi: essa era classificata come commerciale sia presso la Camera di Commercio, visto il codice ISTAT dell’attività dichiarata, sia presso l’INPS. La stessa, inoltre, applicava nei confronti dei propri dipendenti il contratto collettivo del settore commercio. Pertanto, l’impresa, alla luce degli elementi sopra esposti, ha agito, sia in primo che in secondo grado, per far accertare l’insussistenza a suo carico di un obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Cassa Edile territorialmente competente.
L’impresa è risultata soccombente in entrambi i gradi del giudizio: di conseguenza, ha presentato ricorso in Cassazione ed anche quest’ultima, con la sentenza qui in commento, ha pienamente condiviso la posizione espressa dai giudici di merito.
Nello specifico, la Suprema Corte ha negato che “… il rapporto tra classificazione amministrativa ISTAT e obbligatorietà dell’iscrizione dei dipendenti della Cassa Edile sia retto da presunzione assoluta e, ritenendo non corretto l’inquadramento operato dagli istituti previdenziali, ha esaminato la concreta fattispecie oggetto di causa”.
La Cassazione ha, quindi, rilevato come la Corte territoriale abbia correttamente accertato che gli elementi documentali deponevano per l’inclusione dell’attività svolta dalla Società nell’ambito edile. Infatti, esaminando la visura camerale e l’oggetto dell’attività sociale, al cui interno era indicato il noleggio e lo smontaggio di ponteggi, la Corte da ultimo citata ha tratto il convincimento della natura ausiliaria a quella edile dell’attività svolta dall’impresa interessata: quest’ultima infatti era realizzatrice di una funzione accessoria che non avrebbe avuto alcuna possibilità di utile applicazione se scissa da quella dell’impresa ausiliata.
La Corte di Cassazione ha, quindi, ritenuto adeguata la motivazione formulata dalla Corte territoriale, confermando la sentenza con cui era stato riconosciuto l’obbligo dell’impresa ricorrente di iscrizione presso la Cassa Edile.
L’importanza della pronuncia in commento emerge per i temi trattati, soprattutto nella parte in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto rilevante l’esame svolto dalla Corte d’Appello circa l’attività effettivamente svolta dall’impresa, nonostante la classificazione amministrativa ISTAT e l’inquadramento INPS deponessero per la natura commerciale della Società interessata.
Infatti, sulla base di elementi documentali inconfutabili, i Giudici hanno potuto accertare che l’impresa ricorrente svolgesse, in realtà, attività edile, pur se ausiliaria, con tutte le ricadute derivanti dall’appartenenza al settore, non ultimo l’obbligo di iscrizione e di contribuzione alla Cassa Edile territorialmente competente.
Allegato COMUNICAZIONE CNCE N°724 + Sentenza