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LAVORI PUBBLICI : Ritardi nei pagamenti: La Camera approva la legge europea 2018 e adegua il Codice dei contratti

La Camera dei Deputati ha approvato ieri il disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”, precedentemente approvato dal Senato. Il provvedimento passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge contiene disposizioni per eliminare contrasti con il diritto dell’UE in diversi settori, in particolare e per esempio, in tema di professioni (articoli 1 e 2), ex lettori di lingua straniera nelle università (articolo 3), di rimedio contro i ritardi nei pagamenti negli appalti (articolo 5) e contro i blocchi geografici ingiustificati per le transazioni elettroniche (articolo 6).

Vi sono altresì disposizioni in materia di:

  • giustizia, con riferimento a un accordo tra l’Unione Europea, l’Islanda e la Norvegia quali paesi terzi con riguardo al mandato d’arresto europeo (articolo 8);
  • trasporti, con riferimento alla disciplina degli esaminatori per la patente (articolo 9) e ai diritti aereoportuali (articolo 10);
  • fisco, con riferimento all’IVA sui trasporti (articolo 11) e alle obbligazioni doganali (articolo 12);
  • ambiente, con riferimento a norme che indicano il responsabile per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari (articolo 18).

Relativamente ai ritardi dei pagamenti, con l’articolo 5 rubricato “Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione 2017/2090” del provvedimento, introdotto dal Senato, viene sostituito integralmente l’art. 113-bis del Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.La modifica fa seguito all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all’apertura della procedura d’infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici. La procedura è allo stato del parere motivato e inerisce, più in particolare, alla disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori.

Il nuovo testo dell’articolo 113-bis è il seguente:

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231.

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.

Il comma 1 attiene agli acconti. Vi si stabilisce che essi devono essere corrisposti all’appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) nei casi in cui tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche. Il certificato di pagamento devono essere emessi contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla loro adozione.

Il comma 2 si riferisce invece al pagamento. Anche in questo caso la nuova disposizione è volta a eliminare lo iato temporale tra l’adempimento tecnico costituito dal collaudo (o dalla verifica di conformità) e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento, il quale a sua volta consente l’emissione della fattura. Questi elementi divengono contestuali (o comunque separati da un massimo di 7 giorni) e il decorso del termine di 30 giorni muove dal momento in cui – in definitiva – la stazione appaltante pubblica acquisisce in via effettiva l’utilità dell’opera.

Resta fermo che l’emissione del certificato di pagamento, di per sé, non comporta accettazione dell’opera o della sua parte, ai sensi dell’art. 1666 del codice civile. Si ricorda, al riguardo, che tale disposizione, nel capoverso, distingue tra pagamento dell’opera e versamento di semplici acconti. Solo il primo fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata (è peraltro dibattuto se si tratti di presunzione che ammetta la prova contraria).

Anche nel comma 2, sono fatti salvi, conformemente alla direttiva, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più lungo.

Nel comma 3, la novella fa salvo anche il comma 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, ai sensi del quale – quando è prevista una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto – essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore.

Il comma 4 disciplina – viceversa – le penali a carico dell’imprenditore, lasciando intatto il dettato del previgente comma 2. Esse devono essere pattuite con due requisiti:

  1. uno che attiene alla tecnica di calcolo, cioè commisurate ai giorni di ritardo nella consegna e devono essere comprese nella forchetta tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto del compenso al giorno, avuto riguardo dell’entità delle conseguenze del ritardo;
  2. uno di proporzione, cioè proporzionali all’importo complessivo o alle prestazioni del contratto in modo da non superare comunque il 10 per cento dell’ammontare totale netto.

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