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Obbligatorietà iscrizione in Cassa Edile

L’iscrizione alla Cassa Edile ed i relativi adempimenti sono obbligatori per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le imprese edili ed affini e/o in possesso di un Codice Statistico Contributivo (CSC) edile.
Com’è noto le Casse Edili definite ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003, ovvero:
  • costituite dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
  • aderenti al circuito della Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE) e che attuano, quindi, il riconoscimento dei versamenti operati presso ciascuna di esse,
rappresentano la sede privilegiata per la regolazione del mercato del lavoro attraverso la certificazione dei contratti di lavoro e la regolarità contributiva (Durc On Line).
Gli organismi che non sono in possesso dei suddetti requisiti non possono definirsi “Casse Edili” e, quindi, non possono rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line). Eventuali attestazioni di regolarità rilasciate da tali enti devono pertanto considerarsi giuridicamente inefficaci a tutti gli effetti di legge (cfr. lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 37 del 2 maggio 2012).
Tale obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, quale organismo paritetico istituito dalla contrattazione collettiva, derivante inizialmente da una disposizione di natura contrattuale, è ribadito attualmente da norme legislative che ne hanno stabilito il citato obbligo:

Legge n. 55 del 19 marzo 1990 “Legge antimafia”

  • art.18: è obbligo dell’appaltatore “osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti collettivi Nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori” (omissis) “l’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza di quanto sopra da parte dei subappaltatori“.

D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50

  • art. 105 comma 9: “[omissis] L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile [omissis]”

Nota del Ministero del Lavoro del 20 novembre 2007

  • l’impresa che opera nell’ambito del  mercato privato è tenuta al rispetto del contratto collettivo di lavoro (art. 3, comma 8 lett. b), D. Lgs. n. 494/1996)” e quindi all’iscrizione alla Cassa Edile
  • l’impresa, qualsiasi sia la sua specializzazione edile, è tenuta al rispetto del contratto collettivo per ottenere i benefici economici e normativi previsti dalla legislazione vigente (Legge n. 296/2006)

D. Lgs. n. 81/2008

  • art. 90 comma 9, lettera b) (all. 3)
    il responsabile dei lavori chiede alle Imprese esecutrici la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alla CASSA EDILE

Legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009

  • art. 1 comma 3 bis: “[omissis] gli imprenditori individuali e collettivi del settore edile, con dipendenti, che eseguono lavori privati e pubblici, al fine di ottemperare agli obblighi della presente legge, richiedono il DURC tramite la Cassa edile di riferimento contrattuale territorialmente competente secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro. La Cassa edile di riferimento contrattuale, abilitata al rilascio del DURC, è ciascuna Cassa edile costituita e operante in ogni provincia dell’ambito regionale, secondo i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative che operano nel settore dell’edilizia pubblica e privata.”
Ai fini della regolarità contributiva, si precisa, inoltre, che le imprese che non dichiarano al sistema delle Casse Edili tutta la manodopera in forza non possono essere considerate regolari.
Si rammenta, infine, che in assenza di Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dalle Casse Edili competenti – sono previste sanzioni da parte degli Organi competenti, nonché la sospensione del titolo abilitativo.

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