Indennità Di Malattia

 

INDENNITÁ DI MALATTIA

 

QUANDOIn caso di malattia di lavoratori non in prova e di apprendisti
COMERimborso dell’intera somma se il lavoratore:
•Ha maturato 450 ore denunciate nel trimestre precedente
•È assunto da meno di tre mesi

Nel caso il lavoratore non rientri in questi due casi, il rimborso viene calcolato in maniera proporzionale al numero di ore denunciate
REQUISITI IMPRESA•Regolarità contributiva
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA•Per le malattie è necessario inserire nella denuncia MUT il numero del protocollo telematico del certificato medico
•Per gli infortuni è necessario inviare documentazione cartacea alla Cassa Edile
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE Contestualmente all'invio della denuncia telematica MUT
DOVE INSERIRE L’IMPORTOIndicare l'importo per il rimborso all'interno della denuncia MUT in fase di compilazione.

L’integrazione indennità di malattia

Durante l’assenza dal lavoro per malattia, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all’art. 26 del C.C.N.L., è tenuta a erogare mensilmente all’operaio e all’apprendista (per gli apprendisti a decorrere dal 1° marzo 2007) non in prova un trattamento economico giornaliero pari all’importo che risulta moltiplicando per il numero di ore corrispondente alla divisione per 6 dell’orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l’assenza per malattia le quote orarie (dettagliate come segue) della retribuzione, costituita da:

  • minimo di paga base;
  • elemento economico territoriale;
  • indennità territoriale di settore;
  • ex indennità di contingenza.

Dal 1° gennaio 2011 l’elemento economico territoriale è conglobato nell’indennità territoriale di settore
Le quote orarie di cui al paragrafo precedente, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, come sopra specificato, i seguenti coefficienti:

PERIODOTIPOLOGIAQuota oraria al lavoratoreQuota a carico dell’ImpresaRimborso da Cassa Edile
1° – 2° – 3° giornonel caso la malattia superi 6 gg (7 gg fino al 31.05.2008 )0,54950,04950,500
1° – 2° – 3° giorno
nel caso la malattia superi i 12 gg (14 gg fino al 31.05.2008 )
1,04950,04951,000
dal 4° al 20° giornoper le giornate indennizzate dall’INPS0,37950,04950,330
dal 21° al 180° giornoper le giornate indennizzate dall’INPS0,15650,0495
0,107
dal 181° al 270° giornoper le sole giornate non indennizzate dall’INPS0,54950,04950,500
dal 181° al 365° giorno*per le sole giornate non indennizzate dall’INPS0,54950,04950,500

* Solo per quei lavoratori che abbiano maturato un’anzianità professionale superiore ai 3 anni e mezzo.

Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato, è corrisposto dall’impresa all’operaio per sei giorni la settimana, escluse le festività. Durante l’assenza dal lavoro per malattia, l’impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, al netto delle ritenute di legge, nella misura del 14,20 % dal 1° giorno di malattia in poi. L’accantonamento netto, la cui misura é convenzionale, resta correlato alla percentuale lorda del 18,50% dal 1° ottobre 2000.

 

Calcolo della malattia:

Il calcolo della malattia deve essere effettuato dall’azienda/consulente e deve essere riportato nella denuncia MUT in fase di compilazione.
L’importo da rimborsare si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda, costituita dalla somma del minimo di paga base, dell’indennità territoriale di settore, dell’indennità di contingenza, dell’E.E.T, per l’orario giornaliero, che si ottiene dividendo il numero di ore settimanali, ossia 40, per 6 giorni lavorativi. Il risultato così ottenuto dovrà essere moltiplicato per i giorni indennizzati, tenendo conto dei coefficienti indicati in tabella, variabili a seconda del numero dei giorni di malattia.

Esempio di calcolo:
Orario giornaliero: 40 : 6
Retribuzione lorda giornaliera: Paga base oraria + Indennità Territoriale di Settore + Indennità di contingenza + E.E.T x Orario giornaliero
Totale indennità da anticipare: Retribuzione lorda giornaliera x numero di giorni indennizzati x coefficiente indicato in tabella, variabile a seconda della durata dell’evento.
L’Impresa ha diritto all’intero rimborso dell’indennità di malattia da parte della Cassa Edile ove il lavoratore abbia maturato 450 ore nel trimestre precedente l’evento o se assunto da meno di 3 mesi. Nel caso in cui le ore denunciate siano inferiori alle 450 nel trimestre precedente l’evento, il rimborso all’Impresa compete in proporzione alle ore denunciate.

Malattia a cavaliere di due anni e di durata superiore a 180 giorni
In caso di malattie a cavaliere di due anni e di durata superiore a 180 giorni, l’INPS a inizio anno solare, ossia a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo al verificarsi dell’evento, azzera il conteggio e riprende il trattamento economico per ulteriori 180 giorni. In questo caso, in presenza di malattia superiore a 180 giorni, la Cassa Edile rimborsa all’impresa solo le giornate non indennizzate dall’Inps.

Come inviare la documentazione necessaria per ottenere il rimborso
L’impresa, al fine di ottenere il rimborso per il periodo di infortunio può inviare la documentazione sopra indicata tramite: email a: cassaedilecs@tin.it via fax allo 0984 22015, oppure tramite posta o consegna presso i nostri uffici siti in Cosenza, via Montesanto 116.

TABELLE IN VIGORE DA 07/2023 operai + apprendisti

TABELLE IN VIGORE DA 03/2022 operai + apprendisti

TABELLE IN VIGORE DA 09/2020 operai + apprendisti

TABELLE IN VIGORE DA 07/2019 operai + apprendisti

TABELLE IN VIGORE DA 07/2018 operai + apprendisti

 

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